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Art. 777

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.
  2. In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:
  3. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
  4. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione; 3.1 al momento della firma dell’atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
  5. accettano l’obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie; 5.2 non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957;FF 2015 2849). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

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