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Art. 770

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La società cessa per effetto dell’uscita, della morte, dell’incapacità civile o del fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili.
  2. Lo scioglimento della società in accomandita per azioni soggiace del resto alle disposizioni che reggono lo scioglimento della società anonima; tuttavia solo col consenso dell’amministrazione la società può essere sciolta mediante una deliberazione dell’assemblea generale prima del termine fissato nello statuto.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617;FF 2000 3765).

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