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Art. 733

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.
  2. È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione.
  3. Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.
  4. Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.
  5. Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.

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