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Art. 701e

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il consiglio d’amministrazione disciplina l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici.
  2. Garantisce che:
  3. l’identità dei partecipanti sia accertata;
  4. gli interventi in seno all’assemblea generale siano trasmessi in diretta;
  5. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
  6. l’esito delle votazioni non possa essere alterato.

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