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Art. 701a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il consiglio d’amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l’assemblea generale.
  2. Il luogo di svolgimento dell’assemblea non può comportare, per nessun azionista, alcun ostacolo incongruo all’esercizio dei suoi diritti riguardo all’assemblea generale.
  3. L’assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l’assemblea.

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