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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 6a
Art. 6
Art. 7
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Art. 6a
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Art. 7
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’invio di una cosa non ordinata non è una proposta.
Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.
Se l’invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.
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