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Art. 689e

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Per esercitare i diritti di voto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.
  2. Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste, si astiene dal voto.
  3. Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti assoggettati alla legge dell’8 novembre 19341sulle banche e gli istituti finanziari ai sensi della legge del 15 giugno 20182sugli istituti finanziari.

Footnotes

  1. RS 952.0

  2. RS 954.1

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