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Art. 678a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’azione di restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui la società o l’azionista ha avuto conoscenza del suo diritto, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto. Il termine resta sospeso durante la procedura d’istituzione di una verifica speciale e durante l’esecuzione della verifica.
  2. Se il fatto commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, l’azione di restituzione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

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