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Art. 674

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le perdite sono compensate con, nell’ordine:
  2. l’utile riportato;
  3. le riserve facoltative da utili;
  4. la riserva legale da utili;
  5. la riserva legale da capitale.
  6. Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale.

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