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Art. 634a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La liberazione può essere effettuata anche mediante la compensazione di un credito.
  2. La compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più coperto da attivi.
  3. Lo statuto deve indicare l’importo del credito da compensare, il nome dell’azionista e le azioni che gli sono attribuite. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.

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