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Art. 632

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. All’atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione.
  2. In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, i conferimenti effettuati devono corrispondere, all’atto della costituzione, a un controvalore di almeno 50 000 franchi.1

Footnotes

  1. Per. introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

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