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Art. 623

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario1rimanga invariato.
  2. Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.2

Footnotes

  1. Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;FF 1983 II 713). Di detta mod. è tenuto cono in tutte le disp. menzionate nella RU.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

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