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Art. 608

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’accomandante risponde verso i terzi fino al totale del capitale accomandato iscritto di commercio.
  2. Quando l’accomandante o, a sua saputa, la società, abbia dichiarato a terzi un maggior capitale accomandato, l’accomandante risponde fino al totale di questo.
  3. I creditori hanno la facoltà di provare che il valore attribuito ad un conferimento in natura non corrispondeva a quello reale nel momento in cui fu effettuato.

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