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Art. 601

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato.
  2. In difetto di speciali stipulazioni, la misura della partecipazione dell’accomandante agli utili ed alle perdite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
  3. Qualora il capitale accomandato non sia stato interamente versato o sia stato diminuito, possono esservi aggiunti gli interessi, gli utili e l’onorario, che fosse dovuto all’accomandante, ma solo fino a che sia raggiunto l’ammontare iscritto del capitale accomandato.

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