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Art. 59

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo.
  2. Rimangono fermi i regolamenti di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà.

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