Torna alla legge

Art. 575

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l’amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento della società, anche se la medesima fu costituita a tempo determinato.
  2. Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando abbia pignorato la quota che spetta a quest’ultimo nella liquidazione.
  3. La società o gli altri soci possono sempre evitare gli effetti di tale diffida mediante il soddisfacimento della massa o del creditore procedente, finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.