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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 528
Art. 527
Art. 529
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Art. 528
Art. 527
Art. 529
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Alla morte del debitore, il costituente può pretendere entro il termine di un anno lo scioglimento del contratto.
In questo caso egli può far valere contro gli eredi un credito eguale a quello che gli competerebbe nel fallimento del debitore.
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