Torna alla legge

Art. 528

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Alla morte del debitore, il costituente può pretendere entro il termine di un anno lo scioglimento del contratto.
  2. In questo caso egli può far valere contro gli eredi un credito eguale a quello che gli competerebbe nel fallimento del debitore.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.