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Art. 519

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il creditore della rendita vitalizia può ceder l’esercizio dei suoi diritti salvo patto in contrario.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 6 della LF del 16 dic. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

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