Torna alla legge

Art. 512

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La fideiussione prestata a tempo indeterminato per un pubblico ufficio può essere disdetta per la fine di ogni periodo di nomina mediante preavviso di un anno.
  2. Se il periodo di nomina non è determinato, il fideiussore può, mediante preavviso di un anno, dare la disdetta per la fine di ogni quadriennio, incominciando dal giorno dell’entrata in funzione.
  3. Nelle fideiussioni senza termine per contratti di lavoro, il fideiussore ha lo stesso diritto di disdetta come in materia di fideiussioni senza termine per pubblici uffici.
  4. Sono riservate le convenzioni contrarie.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.