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Art. 491

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Gli albergatori e i padroni di stalle hanno un diritto di ritenzione sulle cose apportate per i loro crediti derivanti dall’alloggio o dallo stallatico.
  2. Sono applicabili per analogia le disposizioni circa il diritto di ritenzione del locatore.

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