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Art. 489

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I diritti dell’ospite si estinguono, se non notifica il danno all’albergatore subito dopo la scoperta.
  2. L’albergatore non può esonerarsi dalla sua responsabilità dichiarando, mediante avvisi nei locali dell’albergo, di non volerla assumere o di farla dipendere da condizioni non menzionate nella legge.

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