Torna alla legge

Art. 479

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ove un terzo pretenda la proprietà della cosa depositata, il depositario dovrà ciò nonostante restituirla al deponente, salvoché non sia stata giudizialmente sequestrata o rivendicata con apposita azione in confronto di lui.
  2. Egli deve tosto avvertire il deponente di siffatti impedimenti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.