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Art. 471

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Gli assegni scritti al portatore sono regolati dalle disposizioni del presente titolo, considerandosi quale assegnatario in confronto dell’assegnato ogni portatore, mentre i diritti fra assegnante e assegnatario nascono soltanto dalle singole cessioni.
  2. Rimangono ferme le disposizioni speciali sugli chèques e sugli assegni affini alle cambiali.

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