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Art. 468

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’assegnato, che ha dichiarato senza riserva la sua accettazione all’assegnatario, è obbligato verso quest’ultimo al pagamento e può opporgli soltanto le eccezioni derivanti dai loro rapporti personali o dal contenuto dell’assegno, non quelle fondate sui rapporti suoi coll’assegnante.
  2. Ove l’assegnato sia debitore dell’assegnante, è tenuto a pagare all’assegnatario fino a concorrenza del suo debito, sempreché il pagamento non gli riesca in alcuna guisa più oneroso.
  3. Nemmeno in questo caso l’assegnato è tenuto ad accettare l’assegno prima del pagamento, salvo patto contrario coll’assegnante.

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