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Art. 465

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La procura e il mandato di rappresentanza possono sempre essere revocati, senza pregiudizio dei diritti derivanti tra le parti da rapporti contrattuali di lavoro, di società, di mandato o simili.
  2. La morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura ed il mandato di rappresentanza.

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