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Art. 456

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all’esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l’impresa pubblica, è soggetto alle disposizioni speciali che valgono per la stessa.
  2. Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizioniere ed il committente.
  3. Questo articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs).

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