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Art. 443

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Finché la merce da trasportare si trovi nelle mani del vetturale, il mittente ha diritto di ritirarla, rimborsando il vetturale delle spese e del danno, che fosse per derivargli dal contrordine, salvi i seguenti casi, cioè:
  2. quando siasi emessa dal mittente una lettera di vettura e consegnata dal vetturale al destinatario;
  3. quando il mittente siasi fatto rilasciare dal vetturale uno scontrino di ricevuta e non possa restituirlo;
  4. quando il vetturale pel ritiro della merce abbia mandato al destinatario un avviso scritto dell’arrivo della medesima;
  5. quando, dopo l’arrivo della merce al luogo di destinazione, il destinatario ne abbia chiesto la consegna.
  6. In questi casi il vetturale è tenuto ad uniformarsi unicamente alle istruzioni del destinatario, ma nel caso in cui il mittente siasi fatto rilasciare uno scontrino di ricevuta e la merce non sia ancora arrivata al luogo di destinazione, solo quando lo scontrino di ricevuta sia già stato rimesso al destinatario.

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