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Art. 430

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Salvo il caso in cui il commissionario faccia credito indebitamente, egli è responsabile del pagamento e dell’adempimento delle altre obbligazioni per parte di colui, col quale ha contratto, soltanto ove l’abbia promesso o tale sia l’uso commerciale del suo domicilio.
  2. Il commissionario, che si fa garante di colui col quale ha contratto, ha diritto ad un compenso (star del credere).

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