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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 426
Art. 425
Art. 427
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Art. 426
Art. 425
Art. 427
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell’esecuzione del mandato.
Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.
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