Torna alla legge

Art. 426

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell’esecuzione del mandato.
  2. Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.