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Art. 418l

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Salvo patto od uso contrario, l’agente ha diritto ad una provvigione d’incasso sulle somme che egli ha riscosso per ordine del mandante e che gli ha consegnato.
  2. Con la cessazione del contratto l’agente perde ogni facoltà di riscossione e il suo diritto a ulteriori provvigioni d’incasso diventa caduco.

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