Torna alla legge

Art. 418i

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale

La provvigione è esigibile, salvo patto od uso contrario, per la fine del semestre dell’anno civile in cui l’affare è stato conchiuso; in materia d’assicurazioni essa è tuttavia esigibile solamente nella misura in cui il primo premio annuale è stato pagato.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.