Torna alla legge

Art. 418e

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Si presume che l’agente è autorizzato solo a trattare affari, a ricevere gli avvisi relativi ai difetti della cosa e le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa o si riserva di far valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del mandante, nonché a far valere i diritti di quest’ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.
  2. Per contro si presume che egli non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti altre modificazioni del contratto.
  3. Sono riservati gli articoli 34 e 44 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 19081sul contratto d’assicurazione.

Footnotes

  1. RS 221.229.1

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.