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Art. 418c

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.
  2. Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli può lavorare parimente per altri mandanti.
  3. Egli può assumere soltanto mediante convenzione scritta l’impegno di rispondere del pagamento o dell’adempimento degli altri obblighi da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti. Con ciò l’agente acquista il diritto, che non può essere soppresso, ad un’adeguata rimunerazione speciale.

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