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Art. 40d

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’offerente deve, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.1
  2. Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.
  3. Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107;FF 2014 8632677).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107;FF 2014 8632677).

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