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Art. 40a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se:
    1. l’offerente dei beni o dei servizi ha agito nell’ambito di un’attività professionale o commerciale e
    2. la prestazione del cliente supera 100 franchi.
  2. Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 20181sui servizi finanziari.2 2bis. Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 19083sul contratto d’assicurazione.4
  3. Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel capoverso 1 lettera b.

Footnotes

  1. RS 950.1

  2. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969;FF 2017 4401).

  3. RS 221.229.1

  4. Introdotto dalla cifra II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969;FF 2017 4401).

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