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Art. 408

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ove alcuno abbia ricevuto ed accettato il mandato di aprire o rinnovare credito ad un terzo, in nome proprio e per proprio conto, ma sotto responsabilità del mandante, questi è tenuto come un fideiussore, purché il mandatario non abbia ecceduto i limiti del mandato di credito.
  2. Per questa responsabilità si richiede la dichiarazione scritta del mandante.

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