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Art. 381

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I diritti d’autore passano all’editore nei limiti e per il tempo richiesto ad assicurare il contratto di edizione.
  2. L’autore è tenuto a garantire all’editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell’opera e, se questa è suscettiva di protezione, che gliene spetta il diritto di autore.
  3. Egli deve dichiarare all’editore, prima della stipulazione del contratto, se l’opera fu già concessa in tutto o in parte ad un altro editore, o se gli è noto che sia già pubblicata.

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