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Art. 360c

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d’ufficio; hanno in particolare l’obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.
  2. Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione tripartita.

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