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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 353
Art. 352a
Art. 353a
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Art. 353
Art. 352a
Art. 353a
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.
Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.
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