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Art. 353

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.
  2. Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.

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