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Art. 352

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il lavoratore deve cominciare per tempo l’esecuzione del lavoro, terminarlo entro il termine convenuto e consegnarne il prodotto al datore di lavoro.
  2. Il lavoratore, qualora il lavoro eseguito risultasse difettoso per sua colpa, è tenuto a correggerlo a sue spese, nella misura in cui i difetti possono essere soppressi.

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