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Art. 336d

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Dopo il tempo di prova, il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni, oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indicate nell’articolo 336c capoverso 1 lettera a, impedito di esercitare la sua attività e tale attività dev’essere assunta dal lavoratore finché dura l’impedimento.
  2. L’articolo 336c capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.

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