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Art. 335e

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.
  2. Esse non si applicano in caso di cessazione dell’attività dell’azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;FF 2010 5667).

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