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Art. 331d

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.
  2. La costituzione in pegno è pure ammessa per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente dell’abitazione cofinanziata in tal modo.
  3. Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all’istituto di previdenza.
  4. I lavoratori d’oltre 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all’età di 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al momento della costituzione in pegno.
  5. Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile.1La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.2
  6. Se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno 19823sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti.4
  7. Il Consiglio federale determina:
    1. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un’abitazione ad uso proprio»;
    2. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313;FF 2013 4151).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685;FF 2003 1165).

  3. RS 831.40

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313;FF 2013 4151).

3 commentaries

N1.Verpfändung von Vorsorgemitteln zur Wohneigentumsfinanzierung

Die Vereinbarung betrifft die Verpfändung von Vorsorgemitteln (2. und 3. Säule) zur Finanzierung von Wohneigentum; dabei wird in den Vereinbarungen auf Art. 30b LPP und Art. 331d OR Bezug genommen. Nach Art. 331d OR ist die Verpfändung für die Gültigkeit der schriftlichen Mitteilung an die Vorsorgeeinrichtung bedürftig; bei Verheirateten ist zudem die schriftliche Zustimmung des Ehegatten erforderlich.

5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute),   1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.
5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute),   1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.

N2.Maximal verpfändbares Freizügigkeitsguthaben

Die Beschwerdegegnerin hat zu klären, auf welchen Betrag sich der nach Art. 331d Abs. 4 OR maximal verpfändbare bzw. realisierbare Anteil des Freizügigkeitsguthabens per 1. August 2021 belief.

Altersjahr zurückgelegt, weshalb Art. 331d Abs. 4 grundsätzlich zur Anwendung gelangt, worauf die Beschwerdegegnerin hinweist (Beschwerdeantwort, S. 4, Ziff. 2.4). Damit konnte die Ehefrau nach derzeitiger Aktenlage nicht ihr gesamtes Freizügigkeitsguthaben verpfänden. Inwieweit daraus in Bezug auf die hier strittigen EL anspruchsausschliessende Mehreinnahmen resultieren blieb ungeklärt und lässt sich damit nach gegenwärtiger Lage der Akten nicht beurteilen. Die Beschwerdegegnerin wird deshalb weiter abzuklären haben, auf welchen Betrag sich der maximal verpfändbare bzw. realisierbare Anteil des Freizügigkeitsguthabens per 1. August 2021 (frühester Zeitpunkt der Anrechnung des Freizügigkeitsguthabens) nach Massgabe von Art. 331d Abs. 4 OR belief.

N3.3. Säule nur bei verfügbarer Auszahlung

Kapitalien des 3. Säule sind im Zusammenhang mit Pfandbestellungen zu Wohnzwecken erst dann als Vermögen zu berücksichtigen, wenn sie grundsätzlich zur Verfügung stehen, d. h. der Berechtigte potenziell über Rückkaufswerte bzw. Auszahlungsoptionen verfügen kann.

Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt.
Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt.