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Art. 329j

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. In caso di adozione, il lavoratore ha diritto a un congedo di adozione di due settimane se adempie le condizioni di cui all’articolo 16t LIPG1.
  2. Il congedo di adozione deve essere preso entro un anno dall’accoglimento dell’adottando.
  3. Il congedo di adozione può essere preso da uno dei genitori o diviso tra di essi. I genitori non possono prenderlo contemporaneamente.
  4. Può essere preso in settimane o in giorni.

Footnotes

  1. RS 834.1

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