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Art. 329gbis

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l’altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso.
  2. L’altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 14 settimane successive.
  3. In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l’articolo 329f capoverso 2, il congedo di cui al capoverso 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

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