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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 326a
Art. 326
Art. 327
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Art. 326a
Art. 326
Art. 327
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Se in virtù del contratto il lavoratore lavora a cottimo, il datore di lavoro deve comunicargli la quota del salario prima dell’inizio di ogni lavoro.
Se il datore di lavoro omette tale comunicazione, egli deve pagare il salario secondo la quota stabilita per un lavoro uguale o analogo.
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