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Art. 326a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se in virtù del contratto il lavoratore lavora a cottimo, il datore di lavoro deve comunicargli la quota del salario prima dell’inizio di ogni lavoro.
  2. Se il datore di lavoro omette tale comunicazione, egli deve pagare il salario secondo la quota stabilita per un lavoro uguale o analogo.

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