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Art. 317

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando invece della convenuta somma di danaro siano date al mutuatario delle cartevalori o delle merci, la somma mutuata si valuta secondo il corso o il prezzo del mercato di tali cartevalori o merci al tempo e nel luogo della consegna.
  2. È nullo ogni patto contrario.

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