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Art. 306

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l’uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.
  2. Il comodatario non può concederne l’uso ad altri.
  3. Contravvenendo a queste disposizioni, il comodatario risponde anche del caso fortuito, sempreché non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa.

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