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Art. 299b

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se all’atto della consegna fu fatta la stima degli oggetti inventariati, l’affittuario, alla fine dell’affitto, deve restituirli della medesima specie e valore di quelli ricevuti o risarcire la differenza di prezzo.
  2. L’affittuario non è tenuto al risarcimento se prova che gli oggetti mancanti sono periti per colpa del locatore o per forza maggiore.
  3. L’affittuario può chiedere rifusione del maggior valore che derivi dalle sue spese e dal suo lavoro.

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