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Art. 298

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La disdetta per locali d’abitazione o commerciali deve essere data per scritto.
  2. Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all’affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione dell’affitto.
  3. La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla.

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